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Società di Mutuo Soccorso

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gigilugi
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Località: Milano, ma il DNA è marchirolese al 75%

Società di Mutuo Soccorso

Messaggio da gigilugi »

Tra i vari documenti di famiglia ho ritrovato lo Statuto della Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli operai, esercenti e braccianti di Marchirolo e comuni limitrofi.

Come potete vedere tale Società era sorta nel 1884, e questo libretto se non abbiamo sbagliato i conti era del trisnonno di mio papà.

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Ecco gli articoli dello Statuto

TITOLO PRIMO.
Natura e scopo dell’associazione.


ART. 1. — Tra il Comune di Marchirolo e Comuni limitrofi si istituisce un’Associazione di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli Operai, Esercenti e Braccianti.
ART. 2. — Essa non avrà altro scopo che il benessere morale e materiale degli associati.
ART. 3. — L’Associazione, mediante contributi da parte degli associati, costituirà dei fondi in denaro da erogarsi:
a) In sussidii ordinarii ai soci che per malattia o per vecchiaia fossero resi impotenti al lavoro.
b) In sussidii straordinarii alle famiglie dei soci che si fossero resi defunti lasciando la vedova o figli minori in istato di povertà ed impotenti a proficuo lavoro.
ART. 4. — I soci si dividono in effettivi ed onorari.
Sono soci effettivi gli operai, esercenti e braccianti che pagano il contributo approffittando del sussidio.
Sono soci onorari quelli che pagando il contributo fissato pei medesimi di cui all’art. 12 non percepiscono sussidii.


TITOLO SECONDO.
Incrizione dei Soci.


ART. 5. — Saranno inscritti nell’Associazione tutti i cittadini di Marchirolo e Comuni limitrofi che ne faranno domanda, quando in essi concorrano le condizioni stabilite dal presente Statuto.
ART. 6. — Per essere inscritti nell’Associazione occorre avere un’età non minore di anni 15 e non maggiore di anni 60 — essere di sana costituzione — di nota moralità e pagare i contributi determinati.
ART. 7. — I soci effettivi pagano all’atto dell’iscrizione, quale contributo d’ingresso:
Dall’anno 15° al 20° L. 2.—
» 21° al 30° » 3.—
» 31° al 40° » 4.—
» 41° al 50° » 5.—
» 51° al 60° » 6.—
ART. 8. — I soci onorari pagano una tassa d’ammissione fissata in L. 5.
ART. 9. — Il cittadino per farsi inscrivere ne fa domanda verbale alla Presidenza producendo la fede di nascita e l’attestato medico di sana costituzione.


TITOLO TERZO.
Doveri dei Soci.


ART. 10. — I soci devono scrupolosamente osservare il prescritto del presente Statuto, che colla loro inscrizione nell’Associazione, accettano senza eccezioni.
ART. 11. — I soci effettivi devono pagare un contributo mensile posticipato di cent. 50, di cui verrà dal Cassiere fatta la ricevuta sull’apposito libretto individuale.
ART. 12. —- I soci onorari contribuiscono una quota annua di L. 5 e diventano onorari perpetui pagando una volta tanto L. 50.
ART. 13. — I soci effettivi ed onorari pagano inoltre centesimi 40 pel libretto di inscrizione, che verrà loro rimesso dalla Presidenza all’atto della loro accettazione nella Società.
ART. 14 — I nomi dei soci onorari perpetui saranno esposti nella sala dell’Associazione in apposita tabella. La loro inscrizione poi consterà da apposita lettera che verrà scritta dalla Presidenza.
ART. 15. — I soci che si recassero sotto le armi sia come contingente di leva sia come volontari, non pagheranno il contributo per tutto il tempo dello loro assenza. Al loro ritorno, riprenderanno i pagamenti e saranno reintegrati nei loro diritti senza pagare nè interessi di mora nè penalità qualsiasi.


TITOLO QUARTO.
Diritti dei Soci.


ART. 16. — Tutti i soci effettivi ed onorari sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali. Gli onorari non possono essere eletti agli uffici in numero maggiore di un terzo degli altri.
ART. 17. — Tutti i soci effettivi ed onorari prendono parte alle assemblee generali e tutti hanno voto deliberativo.
ART. 18. — Il socio onorario che per strettezze economiche sopravvenutegli dopo cinque anni dalla sua inscrizione, potrà domandare l’inscrizione nei soci effettivi. In questo caso non sarà tenuto al pagamento della tassa d’ingresso.
ART. 19. — Non sarà necessario il decorso di cinque anni per il socio onorario perpetuo.


TITOLO QUINTO.
Sussidii ai Soci.


ART. 20. Il sussidio a favore dei soci non incomincierà che col 1 gennaio 1886 per quelli inscritti e paganti dal 1 gennaio 1884. — Per tutti quelli poi che entrassero dopo, il sussidio decorrerà dopo compiuto un anno dalla loro inscrizione e quindi dopo pagate dodici tasse mensili.
ART. 21. — Ogni socio effettivo dopo tre giorni dalla notificazione alla Presidenza della sua malattia, quando questa risulti da certificato del medico locale, essere tale da renderlo impotente al lavoro, percepisce un soccorso giornaliero di cent. 50. — Questo sussidio potrà essere ridotto a criterio del Consiglio d’amministrazione, quando i fondi sociali fossero scarsi.
ART. 22. — Il pagamento del sussidio si fa ogni domenica sopra mandato rilasciato dalla Presidenza o dal Cassiere.
ART. 23. — Sui primi pagamenti sarà trattenuto quanto di cui il socio fosse in mora, semprechè non sia decaduto dal diritto di far parte della Società. In questo caso non percepisce nessun sussidio.
ART. 24. — Il sussidio di cent. 50 viene ridotto alla metà dopo tre mesi di malattia.
ART. 25. — In caso d’impotenza al lavoro per malattia sopportata o per vecchiaia, al socio inscritto da dodici anni, gli verrà assegnato un sussidio mensile basato sui fondi della Società.
ART. 26. — Questi sussidii verranno determinati dal Consiglio d’amministrazione.
ART. 27. — Le malattie veneree o provenienti da alterco o da abuso di sostanze spiritose non danno diritto a sussidii.
ART. 28. — Qualunque socio sia riconosciuto essersi con malizia procurata l’affezione cui richiede il sussidio, o che venisse trovato al lavoro od alle osterie a gozzovigliare durante il tempo che percepisce il sussidio, sarà decaduto dal diritto d’averlo per trenta giorni successivi.
ART. 29. — Ai soci ammalati, trasgressori alle prescrizioni del medico sarà sospeso il sussidio fin tanto che non vi ottempereranno.
ART. 30. — I soci che si trovassero sotto le armi sia come assegnati di leva, sia come volontari, non hanno diritto a sussidio. — E quelli che dimorassero all’estero, per avere il sussidio dovranno settimanalmente fare pervenire alla Società, il certificato di malattia, firmato da un medico e vidimato dal Sindaco del luogo in cui si trovano, coll’apposizione del timbro del Comune.
ART. 31. — Alla morte di un socio se lascia la vedova e minori in istato di assoluta miserabilità ed impotenti a proficuo lavoro, il Consiglio assegnerà un sussidio mensile basato sui fondi dell’Associazione. Ciò s’intende nel solo caso che il socio defunto abbia appartenuto all’Associazione per dodici anni consecutivi.


TITOLO SESTO.
Esclusione dei Soci.


ART. 32. — Saranno depennati dai registri sociali ed esclusi dall’Associazione quei soci:
Che non pagassero il contributo entro la fine d’ogni anno;
Che si rendessero vagabondi, che si riconoscessero soverchiamente dediti alla ubbriachezza od ai mali costumi;
Che fossero condannati per delitti infamanti. — E tutti coloro che ingannassero la Società, producendo certificati di malattia quando non fossero ammalati o comunque altrimenti.
ART. 33. — L’esclusione viene pronunciata dal Consiglio d’amministrazione previo rapporto della Presidenza.
ART. 34. — I pagamenti fatti dai soci esclusi passano a favore dell’Associazione.
ART. 35. — I soci esclusi, quando giustifichino non essere più nelle condizioni che generarono l’esclusione, potranno domandare la riammissione. Il Consiglio si pronuncerà sulla domanda e quando venisse riammesso se è recidivo, dovrà nuovamente pagare il contributo d’entrata.
ART. 36. — Il socio escluso pel ritardato pagamento sarà riammesso, quando dimostrerà essere dipeso la mora dal trovarsi in paesi esteri, e quando la sua esclusione non dati da oltre cinque anni. La riammissione non libera il socio dal pagare gli arretrati ed un interesse di mora di centesimi 50 per ogni anno decorso o sua frazione.
ART. 37. — I soci esclusi pel ritardato pagamento ancorchè non dimoranti all’estero avranno di pien diritto la riammissione quando entro due mesi dalla esclusione, pagheranno gli arretrati con una penalità di L. 1.
ART. 38. — In nessun caso i soci avranno diritto alla restituzione delle somme pagate.


TITOLO SETTIMO
Rappresentanza dell’Associazione.


ART. 39. — L’Associazione è rappresentata da un Consiglio direttivo composto di
Un Presidente
Un Vice Presidente
Dieci Consiglieri
Ed un Cassiere.
ART. 40. E’ in facoltà dell’Associazione di aggregarsi ad altre simili Associazioni.
ART. 41. — Il numero dei Consiglieri non sarà mai minore di dieci e verrà aumentato se ne sarà il caso, dovendo rappresentare il dieci per cento dei soci inscritti.
ART. 42. — La nomina dei membri del Consiglio è fatta in assemblea generale a suffragio segreto ed a maggioranza relativa di voti.
ART. 43. — Ogni gruppo di dieci soci appartenenti tutti ad uno dei Comuni limitrofi, avrà diritto d’avere un consigliere scelto nel suo seno e da nominarsi nell’Assemblea.
ART. 44. — I membri che compongono la Rappresentanza dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente, durano in carica tre anni scadibili il 31 dicembre. — La prima Rappresentanza entrerà in funzioni e scadrà 31 dicembre 1887, e possono essere rieletti.
ART. 45. — Il Consiglio convocato dal Presidente colle norme che dal Consiglio stesso saranno stabilite, delibera:
a) sull’accettazione di nuovi soci;
b) sull’impiego dei capitali;
c) sulla compera o vendita di stabili e mobili;
d) sulla determinazione dei sussidii sia ordinarii che straordinarii e loro durata;
e) sulla nomina o rimozione del Segretario od altri impiegati e sugli onorari ai medesimi;
f) sulla designazione della persona a commettere il servizio di cassa;
g) finalmente su tutti gli oggetti riguardanti l’amministrazione e l’andamento della Società.
ART. 46. — Ogni Consigliere avrà il diritto di fare interpellanza e proporre le modificazioni e rimedi che credesse utili nell’interesse dell’Associazione.


TITOLO OTTAVO.
Della Presidenza.


ART. 47. — La Presidenza convoca il Consiglio ogni qualvolta lo crede necessario, ne presiede le adunanze e ne fa eseguire i deliberati.
ART. 48. — Il Presidente rappresenta l’Associazione in giudizio e come attore e come convenuto, e fa tutti gli atti conservativi dei beni dell’Associazione.
ART. 49. — In caso d’urgenza la Presidenza provvede a tutto quanto è demandato al Consiglio e ne riferisce allo stesso accennando all’urgenza che ha consigliato il provvedimento.
ART. 50. — In caso d’impedimento del Presidente, viene supplito dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi dal Consigliere anziano.
ART. 51. — La Presidenza, nel disimpegno delle sue funzioni è assistita dal Segretario, che deve anche presenziare i consigli e redigerne il verbale.
ART. 52. — Ogni atto firmato dalla Presidenza sarà controfirmato dal Segretario.


TITOLO NONO.
Amministrazione.


ART. 53. — L’amministrazione dell’Associazione è tenuta dal Consiglio col mezzo della Presidenza e del Segretario.
ART. 54 — Il denaro dell’Associazione, le carte di credito ed i valori saranno depositati presso quell’istituto di credito che verrà determinato dal Consiglio.
ART. 55. — Il Cassiere esige tutte le somme che a lui sono messe in iscossa, rilasciando le relative ricevute, e fa i pagamenti dei mandati che verranno emessi dalla Presidenza. — Il Cassiere nel disimpegno delle sue mansioni potrà, sotto la sua responsabilità, farsi sostituire da un suo speciale incaricato. In questo caso dovrà notificare per iscritto alla Presidenza la persona che vorrà delegare.
ART. 56. — I mandati saranno firmati dal Presidente, da due Consiglieri e dal Segretario e porteranno la data della deliberazione Presidenziale che ne determinò l’emissione ed il titolo pel quale vengono emessi.
ART. 57. — Nel mese di gennaio di ciascun anno il Cassiere rende conto dell’anno precedente colle modalità stabilite dal Consiglio.


TITOLO DECIMO.
Assemblea Generale.


ART. 58. — Nella seconda metà di gennaio di ciascun anno avrà luogo l’assemblea generale di tutti i soci. In tale occasione l’assemblea procede alla nomina degli uffici in sostituzione di quelli scadenti alla fine di marzo successivo (corretto a mano in dicembre), ed all’approvazione del Conto consuntivo chiuso al 31 dicembre scorso ed alle modificazioni dello Statuto, quando si riputassero necessarie. Nominerà puro due revisori dei conti per l’anno incominciato.


TITOLO UNDECIMO.
Disposizioni Generali.


ART. 59. — Le riunioni del Consiglio e le assemblee generali saranno legali quando il numero degli intervenuti sia la metà più uno dei Consiglieri o dei soci inscritti.
ART. 60. — In mancanza di numero legale i consigli e le assemblee vengono rimandati ad altro giorno nel quale si delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti.
ART. 61. — L’Associazione si terrà sciolta quando o per mancanza di fondi non potesse far fronte ai bisogni o quando il numero degli associati sia ridotto a meno di venti.
ART. 62. — In quest’ultimo caso, se vi sono fondi saranno passati alle Congregazioni di Carità di Marchirolo e Comuni limitrofi, in proporzione del numero degli associati ancora inscritti all’epoca dello scioglimento.
ART. 63. — La Società si provvederà di una bandiera. Questa sarà dei colori nazionali bianco, rosso e verde colla scritta
Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione - Marchirolo e Paesi limitrofi - 1884.
ART. 64. — La bandiera non sarà mai levata dalla sala dell’Associazione senza il permesso della Presidenza.
ART. 65. — In caso di morte di un socio tutti gli associati avranno il dovere di accompagnarlo all’ultima dimora. La Presidenza, a tale ufficio, delegherà una rappresentanza dell’Associazione che seguirà il feretro colla bandiera.
ART. 66. — La Società si riterrà costituita quando vi saranno quaranta adesioni.
ART. 67. — La Società avrà la sede in Marchirolo.
ART. 68. — In caso che per dimissioni o decessi, la Rappresentanza fosse ridotta a meno di due terzi, si procederà ad elezioni straordinarie. Nelle assemblee annuali si completerà il Consiglio, quando vi fossero seggi vacanti.
ART. 69. — Tutti i soci tanto all’atto del pagamento, quanto all’esazione dei sussidii, dovranno sempre presentare il Libretto Matricolare, sul quale il Cassiere farà le opportune annotazioni.



Di seguito un estratto delle pagine successive
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Re: Società di Mutuo Soccorso

Messaggio da paoric »

Cavolo molto interessante, grazie :okboy:
Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa andare bene come sei. Vivi come credi. Fai cosa ti dice il cuore…ciò che vuoi…. una vita è un’opera di teatro che non ha prove iniziali. Canta, ridi, balla, ama….e vivi intensamente ogni momento della tua vita…. Prima che cali il sipario e l’opera finisca senza applausi. (Charlie Chaplin)
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